Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vogliono definire le linee guida, le modalità e i princìpi di organizzazione dello sport per i minori. Lo sport professionistico e lo sport spettacolo hanno beneficiato di provvedimenti e di investimenti significativi e la loro diffusione è stata sostenuta a più livelli. Non così è avvenuto per tutte le altre forme, da quelle amatoriali a quelle svolte nelle strutture scolastiche, anche se ormai oggi nel nostro Paese la pratica sportiva è un fenomeno di massa.
      Insieme alla sua diffusione è cresciuta la consapevolezza dell'alto valore formativo dello sport per tutte la fasce di età, ma soprattutto per i minori. Esso significa salute fisica ma anche psichica, momenti importanti di socialità e di crescita, possibilità di aggregazione. Lo Stato quindi deve sostenere lo sport dei minori e rimuovere ogni ostacolo alla sua pratica e alla sua organizzazione.
      Nel considerarlo ci si deve rifare alla definizione che ne dà il Consiglio d'Europa nella Carta europea dello sport, approvata nel 1992, all'articolo 2: «qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli». In Italia sono 33 milioni, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica nel 2005, le persone che praticano attività

 

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sportive in modo più o meno organizzato. Le società che si occupano di sport, considerando le federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano e gli enti di promozione sportiva riconosciuti, sono più di 151.000. La presente proposta di legge intende adeguare, dunque, l'Italia alle direttive europee in materia di educazione all'attività fisica favorendo la conoscenza delle società e degli enti di promozione sportiva che s'impegnano a garantire la trasmissione di messaggi educativi consoni alla crescita armonica dei ragazzi e a rifiutare la violenza in tutte le sue forme.
      La violenza legata ad avvenimenti sportivi, anche se prevalentemente calcistici, è purtroppo molto diffusa, e non soltanto nella forma di scontri durante lo svolgimento delle competizioni di gara. È evidente che tali comportamenti sono dovuti ad una cultura diffusa della violenza indipendentemente dallo sport, ma non si deve rischiare che nella sua pratica si affermino la sopraffazione, la furbizia vista come valore a discapito della comprensione, l'aggressività come elemento per fare valere le proprie ragioni, la solidarietà intesa come sentimento di debolezza.
      Lo sport può fare molto come veicolo di messaggi sociali positivi e costruttivi, e non dobbiamo sottrarci dall'impiegarlo come importante strumento per sostituire alla logica della sopraffazione quella del rispetto e del riconoscimento dell'altro, sia esso avversario o semplice cittadino. È quindi necessario sviluppare buone pratiche che incoraggino tutti i soggetti, e in particolare i giovani, attraverso un'adeguata educazione, ad adoperarsi per contrastare la violenza nelle sue varie espressioni fisiche, verbali e psicologiche.
      Per quanto riguarda le società, i soggetti e gli enti che operano nello sport dei minori, si richiede loro di anteporre i bisogni formativi agli interessi societari e di attenersi alla definizione delle attività sportive prima riportata. Appare superfluo sottolineare quanta influenza educativa può avere su un giovane atleta o praticante un istruttore o un allenatore; la capacità educativa del personale deve dunque diventare un elemento di valutazione quanto le competenze sportive.
      Affinché i messaggi educativi e i comportamenti siano consoni e adeguati alle necessità di una crescita armonica dei ragazzi e tesi a scongiurare comportamenti inadeguati, il ruolo delle famiglie non deve essere trascurato. Per questo si deve metterle in condizione di scegliere le risposte migliori alle richieste formative dei bambini e dei giovani; vanno favoriti strumenti conoscitivi adatti affinché possano fare scelte consapevoli riguardo alle pratiche adottate da una società sportiva, ai valori di riferimento, alla preparazione del personale e al tipo di collaborazione intrattenuta con le istituzioni sportive e pubbliche.
      Infine, si deve favorire il ruolo degli enti locali come garanti di buone prassi nei confronti dei cittadini anche su questo argomento.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si stabiliscono i princìpi e le finalità della legge, in accordo con il Manifesto europeo sui giovani e lo sport, adottato dall'VIII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport del maggio 1995, e con il Codice europeo di etica sportiva, adottato dalla VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport del maggio 1992, di cui alla raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (92) 14 adottata il 24 settembre 1992: la pratica dello sport da parte del minore come suo diritto indipendentemente dalla condizione personale, economica e sociale, e dalla nazionalità; l'organizzazione dell'attività sportiva in modo da insegnare il senso di responsabilità, il rapporto con le regole e il rispetto degli altri, compreso il rispetto del genere e della nazionalità, e in modo da aiutare l'acquisizione del controllo di sé, l'autostima e la realizzazione personali.
      Con l'articolo 2 si prevede l'approvazione di una Carta di garanzia, che dovrà contenere, oltre ai princìpi espressi nell'articolo 1, la tutela della partecipazione nelle gare, il rifiuto delle sostanze dopanti, il contrasto alla violenza e la non compromissione del percorso scolastico.
 

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      Con l'articolo 3 si istituisce il Comitato nazionale di controllo e di coordinamento dello sport dei minori, con compiti di vigilanza sulla buona applicazione della legge, di consulenza e di indirizzo.
      Con l'articolo 4 si definisce il ruolo degli operatori sportivi, che devono essere sempre adeguatamente formati, partecipando ad appositi corsi di aggiornamento, nonché trattare i giovani con rispetto e farli partecipare alle loro decisioni.
      Con l'articolo 5 si stabilisce che le associazioni e le società sportive che svolgono attività nei confronti di minori devono sottoscrivere la Carta di garanzia.
      Con l'articolo 6 si prevede la tutela del minore nell'attività agonistica: il suo benessere deve sempre essere prioritario, anche rispetto all'accrescimento dell'immagine dell'associazione o società sportiva e allo sfruttamento commerciale.
      Con l'articolo 7 si prevede che il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive adotti una specifica disciplina per gli sport violenti o estremi, considerando l'eventualità della loro pratica da parte dei minori e le relative modalità.
      Infine, con l'articolo 8 si definisce il ruolo degli enti locali e con l'articolo 9 si istituisce il Fondo nazionale per la promozione dello sport dei minori.
 

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